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Una sentenza della Corte Ue dice no ai cosmetici testati sugli animali anche se provenienti da Paesi terzi.

LA NORMATIVA – La normativa comunitaria recepita a livello nazionale sulla tutela del benessere animale vieta già  l’immissione in commercio di cosmetici i cui ingredienti siano stati oggetto di sperimentazioni animali. Tale divieto era inteso, sinora, alle sperimentazioni animali effettuate negli Stati membri dell’Ue, ma una sentenza della Corte di Giustizia del 21 settembre 2016 ha precisato che tale divieto deve intendersi riferito anche ai Paesi terzi.

LA SENTENZA – La sentenza afferma che il diritto dell’Unione protegge il mercato europeo da prodotti cosmetici i cui ingredienti siano stati oggetto di sperimentazioni animali. Quando tali sperimentazioni sono state condotte fuori dall’Unione per consentire la commercializzazione del prodotto in paesi terzi e il risultato di tali sperimentazioni è utilizzato per comprovare la sicurezza del prodotto, l’immissione sul mercato dell’Unione di tale prodotto può essere vietata.

IL CASO – La questione è stata portata all’attenzione dei giudici comunitari dall’European federation for cosmetic ingredients l’associazione di categoria dei fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione europea. Tre membri di tale associazione hanno effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione affinché certi prodotti cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone.

Successivamente tali membri avevano intenzione di commercializzare tali prodotti all’interno degli Stati membri utilizzando i risultati della sperimentazione per dimostrare la non dannosità per l’uomo di tali prodotti. Infatti la regolamentazione comunitaria stabilisce che il prodotto cosmetico dev’essere sicuro per la salute umana, e la sua sicurezza deve essere valutata sulla base di informazioni pertinenti ed essere oggetto di una relazione inclusa nella documentazione informativa sul prodotto.

La sentenza precisa che il diritto dell’Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale.

Il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici.

La realizzazione di tale obiettivo sarebbe notevolmente compromessa se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’Unione effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi.

La Corte conclude che può essere vietata l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti cosmetici, alcuni ingredienti dei quali sono stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’Unione per consentire la commercializzazione di tali prodotti in paesi terzi, se i dati risultanti da tali sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione.