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Con la legge comunitaria 2016 arrivano nuove norme per la presentazione degli oli di oliva vergini incluso il più famoso di tutti, l’olio extravergine di oliva.

Dalla data di scadenza a “Da consumarsi preferibilmente…” – Il termine minimo di conservazione secondo la legge Salva Olio non doveva superare i 18 mesi dalla data d’imbottigliamento. Si trattava di un termine massimo e poteva essere inserito anche inferiore. La diffidenza dei consumatori per termini diversi dai 18 mesi aveva indotto i produttori ad adottare quel termine come indicazione ordinaria per evitare dubbi e sospetti da parte dei consumatori.

Ma la Commissione europea ha minacciato l’apertura di una procedura d’infrazione in quanto una norma del genere non è prevista dalla regolamentazione comunitaria in materia di presentazione dei prodotti agroalimentari.

Le nuove norme prevedono ancora l’indicazione del termine minimo di conservazione ovvero quello entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Va indicato con la dicitura:  “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la   data   comporta l’indicazione del giorno, oppure: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi.

Olio 100% italiano, annata obbligatoria – La nuova norma a tutela dell’olio di oliva precisa: “Il termine minimo di conservazione, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100% degli oli provenga da tale raccolta.

Miscela di oli comunitari o extracomunitari – Anche sul termine miscela per indicare olio extravergine d’oliva costituito da miscele di oli comunitari o extracomunitari o degli uni e degli altri, si è detto che era stato abolito. In realtà cambia solo la modalità d’indicazione che prima doveva essere stampato in etichetta con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita. Ora “L’indicazione dell’origine delle miscele  di  oli  di  oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione  europea  o  di  un Paese terzo, dev’essere stampata in un punto evidente in modo da  essere  visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non dev’essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”.

COME LEGGERE L’ETICHETTA

Termine minimo di conservazione: potrà avere date inferiori e superiori ai 18 mesi ai quali eravamo abituati. Non può essere considerato un elemento di valutazione della qualità dell’olio, ma solo della durata di conservazione in condizioni immutate così come valutato dal produttore.

L’annata sarà rilevabile solo negli oli 100% italiani e ottenuti integralmente in un’annata. Potrebbe essere un elemento di valutazione della qualità organolettica dell’olio in quanto le diverse annate possono essere diverse in relazione all’andamento stagionale e alle rese delle olive.

Miscela: l’indicazione continuerà ad essere presente ma non avrà l’evidenza cromatica che aveva in precedenza. Rimarrà comunque visibile nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto.