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Dal 13 dicembre 2016 le etichette dei prodotti alimentari dovranno contenere obbligatoriamente anche le indicazioni nutrizionali espresse come: energia, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine e sale così come previsto dal Reg. 1169 emanato nel 2011 e la cui ultima attuazione va ora in vigore.

Ma questo obbligo comunitario, non vale, in Italia, per tutti gli operatori e per tutti i prodotti del settore agroalimentare. La norma consente qualche deroga a tale obbligo a favore di alcune categorie di prodotti e di produttori come prevede una circolare del ministero della Salute di concerto con quello dello Sviluppo economico del 16 novembre 2016. Accade spesso a ridosso della scadenza.

Moltissimi operatori soprattutto quelli più piccoli e che producono alimenti artigianali erano preoccupati da tempo da questo nuovo obbligo delle indicazioni nutrizionali e sollecitavano un intervento derogatorio; dall’altro, moltissimi piccoli operatori avevano già riportato le indicazioni nutrizionali come indicazioni facoltative in modo da prepararsi in tempo per adottare le indicazioni stesse in maniera obbligatoria.

Ancora una volta è però prevalsa la forza dei più deboli che hanno convinto i due Ministeri interessati ad emanare all’ultimo momento la circolare di chiarimento o meglio di deroga alla norma stessa.

La circolare interministeriale ha infatti precisato che:

  • la tabella nutrizionale è obbligatoria solo per gli alimenti preimballati e non per quelli preincartati nel punto di distribuzioni.
  • le indicazioni nutrizionali non dovranno figurare neppure sui cartelli posti al fianco dei prodotti venduti sfusi.
  • Né sui registri o i menù di bar, tavole calde, trattorie o ristoranti, mense pubbliche e private.
  • Ma la deroga più importante arriva con una successiva precisazione della circolare interministeriale: le imprese artigianee le PMI hanno facoltà di astenersi dall’inserire la dichiarazione nutrizionale sulle confezioni, quando i loro prodotti siano “forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.

Nelle imprese artigiane e nelle piccole e medie imprese rientrano tutte quelle imprese che hanno non più di dieci dipendenti e non più di due milioni di fatturato annuo e quindi la maggior parte delle nostre aziende agroalimentari.

La deroga risulta ancora più ampia dal punto di vista del mercato di riferimento al quale sono destinati i prodotti. La vendita diretta “dal produttore al consumatore”, senza intermediazioni di sorta di cui parla la circolare può essere il caso dei mercati rionali, le sagre e le fiere, gli spacci aziendali e i negozi gestiti dal fornitore stesso.

In definitiva si tratta di un’ampia casistica che allontana sempre di più la possibilità di vedere indicato in etichetta il valore nutrizionale e il contenuto degli elementi nutrizionali degli alimenti di consumo corrente.