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Da alimenti dietetici ad alimenti con claim nutrizionali – Gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci non fanno più parte della categoria degli alimenti dietetici. Rientrano ora nella più generica categoria degli alimenti etichettati con claim nutrizionali.

Dal 20 luglio 2016 – La nuova classificazione è entrata in vigore il 20 luglio 2016 con il regolamento 609/2013.  La parola “dietetico” sarà sostituita da:

– “specificamente formulato per celiaci

– oppure “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” sempre come diciture accessorie (e volontarie) rispetto al termine “senza glutine” o al termine “con contenuto di glutine molto basso”.

alimenti sostitutivi: i termini “specificamente formulato per…” potranno essere impiegati solo per gli alimenti sostitutivi cioè quelli con ingredienti a base di glutine (come pasta, pane, ecc.) sostituiti con altri senza glutine o che sono stati deglutinati.

ingredienti deglutinati: un alimento può contenere glutine fino ad una concentrazione di 100 mg/Kg (100 ppm). In questo caso, dovrà essere etichettato “con contenuto di glutine molto basso”. Se, invece, è sotto la soglia dei 20 ppm, può essere etichettare “senza glutine”.

Il limite dei 100 ppm non può essere applicato ad alimenti costituiti da  ingredienti derivati da materie prime naturalmente senza glutine.