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Per chi viola le norme sulle etichette dell’olio di oliva cambiano le sanzioni pecuniarie (ed eventualmente penali)  dal  primo luglio 2016. Chi è curioso e paziente può leggersi i dettagli del decreto legislativo n.103/2016

 

7 modi per violare un’etichetta – Le categorie di violazioni alle etichette sono sette e riguardano:

  1. prescrizioni in materia d’imballaggi;
  2. informazioni sulla categoria dell’olio;
  3. indicazione della designazione dell’origine;
  4. indicazioni facoltative;
  5. leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie;
  6. apertura e tenuta del registro Sian;
  7. identificazione delle partite.

 

Le sanzioni più pesanti

Omettere la categoria merceologica degli oli di oliva in etichetta è punito con una multa da 1.600 a 9.500 €; indicare le categorie commerciali degli oli d’oliva in maniera difforme da quanto previsto costerà da 2.500 a 15.000 €.

Omettere l’indicazione d’origine in etichetta o riportare “segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell’origine o che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata” viene punito con una multa da 2.000 a 12.000 €.

Utilizzare illegittimamente, ovvero senza gli obblighi prescritti dal regolamento Ue 29/2012, una delle informazioni facoltative previste dalla legislazione europea costerà da 3.500 a 18.000 €.

Non riportare la categoria commerciale e/o la designazione dell’origine nel campo visivo principale come previsto dall’articolo 4 del regolamento 29/2012 prevede una multa da 1.600 a 9.500 euro.

Marchio o categoria merceologica?

Le categorie merceologiche corrispondono alla denominazione commerciale che è diversa dal marchio del fabbricante e dalla categoria commerciale prevista dalla normativa comunitaria per cui:

MARCHIO: Olio Rossi, Olio il frantoio, Olio desiderio, ecc.

CATEGORIA MERCEOLOGICA: olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva, olio di oliva, Sansa di oliva, olio di semi di girasole ecc.

CATEGORIA COMMERCIALE:

per l’olio extra vergine di oliva:

«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

 per l’olio di oliva vergine:

«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

 per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:

«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»

 per l’olio di sansa di oliva:

«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

oppure

«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal tratta­ mento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

 

Indicazioni facoltative e condizioni d’uso

«prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

– «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;

– le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; e solo se fondati su una valutazione effettuata secondo il metodo ufficiale;

– l’acidità o l’acidità massima può apparire solo se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto.