Per chi viola le norme sulle etichette dell’olio di oliva cambiano le sanzioni pecuniarie (ed eventualmente penali) dal primo luglio 2016. Chi è curioso e paziente può leggersi i dettagli del decreto legislativo n.103/2016
7 modi per violare un’etichetta – Le categorie di violazioni alle etichette sono sette e riguardano:
- prescrizioni in materia d’imballaggi;
- informazioni sulla categoria dell’olio;
- indicazione della designazione dell’origine;
- indicazioni facoltative;
- leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie;
- apertura e tenuta del registro Sian;
- identificazione delle partite.
Le sanzioni più pesanti
Omettere la categoria merceologica degli oli di oliva in etichetta è punito con una multa da 1.600 a 9.500 €; indicare le categorie commerciali degli oli d’oliva in maniera difforme da quanto previsto costerà da 2.500 a 15.000 €.
Omettere l’indicazione d’origine in etichetta o riportare “segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell’origine o che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata” viene punito con una multa da 2.000 a 12.000 €.
Utilizzare illegittimamente, ovvero senza gli obblighi prescritti dal regolamento Ue 29/2012, una delle informazioni facoltative previste dalla legislazione europea costerà da 3.500 a 18.000 €.
Non riportare la categoria commerciale e/o la designazione dell’origine nel campo visivo principale come previsto dall’articolo 4 del regolamento 29/2012 prevede una multa da 1.600 a 9.500 euro.
Marchio o categoria merceologica?
Le categorie merceologiche corrispondono alla denominazione commerciale che è diversa dal marchio del fabbricante e dalla categoria commerciale prevista dalla normativa comunitaria per cui:
MARCHIO: Olio Rossi, Olio il frantoio, Olio desiderio, ecc.
CATEGORIA MERCEOLOGICA: olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva, olio di oliva, Sansa di oliva, olio di semi di girasole ecc.
CATEGORIA COMMERCIALE:
per l’olio extra vergine di oliva:
«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
per l’olio di oliva vergine:
«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»
per l’olio di sansa di oliva:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal tratta mento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
Indicazioni facoltative e condizioni d’uso
– «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
– «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
– le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; e solo se fondati su una valutazione effettuata secondo il metodo ufficiale;
– l’acidità o l’acidità massima può apparire solo se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto.